Documento d'identita' obbligatorio per i minori che viaggiano

20/07/2012 | Di Redazione VL | Commenti: 0

Viaggiare Sicuri, un servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con l'ACI, ha pubblicato questa notizia che riguarda chi viaggia con un bambino o con un minore:

Documenti per viaggi all'estero di minori: passaporto/carta d’identità

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio.

Cambia tutto, quindi, per i minorenni in viaggio: passaporto o carta d'identita' individuale. Un cambiamento che rivoluziona la preparazione dei viaggi e che, come ha scritto il Corriere, rischia di creare tanti "naufraghi delle vacanze". Ricordiamo che il commissariato presente negli aeroporti italiani e' abilitato al rilascio del passaporto, cosi' come - ove presente - l'apposito sportello comunale presente, per esempio, a Malpensa.

I passaporti dei genitori che riportano i dati dei figli minori "rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza", come spiega il sito della Polizia di Stato. La stessa pagina del sito della Polizia fornisce ulteriori dettagli sulla normativa ora in vigore:
(Il) minore può viaggiare:

  • con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
  • con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.
  • fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)


Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Buone vacanze e buona fortuna. Ne abbiamo bisogno tutti, in casi come questo.



Link: Viaggiare Sicuri
Argomenti: bambini e minori, carta identità, documenti, passaporto

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