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frontSUS Messaggio del 18/02/2009, 02:05:47 ![]() ![]() Utente registrato dal 18/04/2010 |
Diritti del passeggero, dal sito ENACDal sito http://www.enac-italia.it/L'Enac/index.html*/* Diritti del passeggero L'Enac ha tra i propri obiettivi la garanzia della qualita' dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero. Infatti, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero e la Carta dei Servizi Standard aeroportuali. La Carta dei Diritti del Passeggero è un pratico vademecum che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. La Carta dei Servizi, invece, definisce gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti ai passeggeri. *.* Interessante anche questo: */* Attività internazionale L'Enac rappresenta l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, I'ICAO, I'ECAC, I'EASA, Eurocontrol - European Organisation for the Safety of Air Navigation, con cui intrattiene continui rapporti di confronto e collaborazione e nelle quali ricopre posizioni di leadership. */* Inoltre, ecco qui la carta dei diritti del passeggero_ http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/index.html E qui una breve guida in pdf: http://www.enac-italia.it/repository/ContentManagement/node/P1118173533/GuidaRapida.pdf Qui l'indicazione di cosa è permesso portare in cabina: http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/info-306815056.html Si definisce quindi la regola del singolo bagaglio a mano da recare con sé in cabina. Esso deve essere di dimensioni massime 115 cm., quale totale della misura dei tre lati. Importante sapere che è consentito trasportare altri oggetti o piccole borse come segue: */* Articoli consentiti in cabina E' consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm. In aggiunta al suddetto bagaglio, al passeggero è permesso portare al proprio seguito ulteriori articoli, ad esempio: una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettricielettronici di piccole dimensioni, di uso abituale un soprabito o impermeabile un ombrello o bastone da passeggio un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare articoli da lettura per il viaggio culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili (in quantità e peso limitati) medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall'altro bagaglio a mano. I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve intendersi: un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa. */* Qui i moduli per inoltrare reclamo contro il comportamento illecito delle compagnie: http://195.103.234.163/applicazioni/reg1107/modulo.asp http://195.103.234.163/applicazioni/cartadiritti/modulo_261.asp E qui finalmente l normativa italiana ed europea attualmente in vigore e da cui discendono le indicazioni del sito ENAC ai cittadini passeggeri: http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/Normativa/index.html Ciò che non è chiaro è se queste regole sono valide in tutta Europa o solo sul territorio italiano. Nel caso fossero valide solo in Italia, bisogna cercare il sito dell'ente nazionale per l'aviazione civile della nazione europea in cui è successo il disservizio, trovare l'analoga informativa ai cittadini/passeggeri, verificare che ci siano i presupposti e quindi inoltrare il reclamo sul posto. Informare è meglio che confondere. Purtroppo alcune compagnie aeree, specie le cosiddette "low cost", hanno la tendenza a confondere i propri clienti, al fine di poterli angariare (leggi tassare) meglio! |
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frontSUS Messaggio del 18/02/2009, 02:07:19 ![]() ![]() Utente registrato dal 18/04/2010 |
Regole comunitarie nell\'aviazione civileA parte l'Enac, Ente Italiano per l'Aviazione Civile, ho trovatoquesta pagina web su cui sono elencati tutti gli organismi nazionali europei che si occupano dell'applicazione delle regole comunitarie nell'aviazione civile: http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_links.php Potrebbe essere interessante approfondire l'argomento sui comportamenti di certe compagnie nel limitare il bagaglio a mano e altre piccole borse personali da recare con sé in cabina. Sto cercando da qualche giorno, ma è un vero dedalo tra siti diversi ed informative. Se qualcuno, aiutando, facesse prima a tirare fuori le informazioni che ci servono, sarebbe il benvenuto! :-) Se non altro per capire fino a che punto si possa definire "abuso" ciò che le "low cost" operano quando impongono rigidamente il rispetto di un regolamento che potrebbe essere solo interno e pertanto privo di legalità internazionale, se in contrasto con i diritti riconosciuti al passeggero comunitario. |