Volo posticipato ryanair... rimborso?? 

Argomenti: reclami e rimborsi, ritardi, Ryanair - Messaggi nella discussione: 3
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jack
Messaggio del 11/10/2011, 22:06:00
Utente non registrato


Volo posticipato ryanair... rimborso??

salve a tutti! vorrei chiarirmi alcuni dubbi sui rimborsi ryanair..
Ho prenotato un volo pisa-londra stanstead con partenza il prossimo mese ma ho ricevuto proprio oggi una mail dalla ryanair che mi informava che il mio volo non sarebbe più partito alle ore 6:30 ma alle 18:30 dello stesso giorno. Sulla stessa mail è presente un link per l invio di una richiesta di rimborso. C è la possibilità che mi rimborsino almeno l'intero prezzo del biglietto??
grazie in anticipo
antoniorc
Messaggio del 14/10/2011, 10:11:34
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Utente registrato dal 14/10/2011

Rimborso

Ovviamente in questi casi hai diritto al rimborso dell'intera somma da te pagata (bigliette+tasse+eventuali spese amministrative per il pagamento), potresti anche non avere più interesse ad effettuare il volo ad un orario diverso.

Ciao
gennaro
Messaggio del 20/10/2011, 14:43:49
Utente non registrato


Rimborso

ciao, hai diritto ex art. 8 del reg CE 261/2004 al rimborso del prezzo integrale del biglietto compreso di tasse se perdi interesse al volo. Ora potresti aver diritto a nche a compensazione pecuniaria prevista ex art. 7, quantizzata, nel tuo caso, in 400,00 euro ma dipende da quando hai avuto la comunicazione. In ogni caso ti posto l'art. di riferimento così, carte alla mano, farai i tuoi conti. saluti

Articolo 5
Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'arti- colo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'arti- colo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo opera- tivo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.



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