Blog, argomento: linee aeree azioni legali 

Gli articoli del blog di ViaggiareLeggeri sull'argomento linee aeree azioni legali

Il volo ritarda oltre tre ore? Come fosse cancellato (e vi spetta un rimborso maggiorato)

Scritto da ViaggiareLeggeri, 24/11/2009 alle 13:15 | 0 commenti  | Permalink
La quarta sezione della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, in una sentenza del 19 novembre 2009, ha stabilito che se un volo viene ritardato di oltre tre ore, il passeggero ha diritto allo stesso rimborso che sarebbe dovuto in caso di cancellazione del volo.

La sentenza e' disponibile qui (in italiano), ed e' relativa a due procedimenti (C-402/07 contro Condor Flugdients GmbH, e C-432/07 contro Air France), riuniti in una sola sentenza. Cito la dichiarazione finale (il neretto e' mio):
(...) Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand?anche essa sia stata significativa, non pu? essere considerato cancellato quando ? realizzato in conformit? alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo.

2) Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell?applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall?art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o pi? dopo l?orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo ? in grado di dimostrare che il ritardo prolungato ? dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all?effettivo controllo del vettore aereo.

3) L?art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di ?circostanze eccezionali? ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell?attivit? del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.


La nozione di "circostanze eccezionali" e' il perno su cui ruota la rimborsabilita' del volo: se la linea aerea dimostra che il ritardo e' stato causato da "eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attivit? del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo, allora addio rimborso. E avevo letto di circostanze in cui un ritardo causato dal maltempo non era stato considerato una "circorstanza eccezionale", in quanto si trattava di maltempo dovuto alla stagione dell'anno in cui il volo era avvenuto (in inverno) e pertanto tale maltempo non era considerato imprevedibile.

Tags: azioni legali, Europa, linee aeree, reclami e rimborsi, ritardi

Sospensione voli Myair: ulteriori chiarimenti dall'ENAC

Scritto da ViaggiareLeggeri, 23/07/2009 alle 18:13 | 10 commenti  | Permalink
Riportiamo per intero il contenuto del piu' recente comunicato stampa dell'ENAC riguardo alla sospensione della licenza alla Myair (sottolineature nostre):
Informativa per i Passeggeri della compagnia MyAir

Roma, 23 luglio 2009 - Per rispondere in maniera rapida ed efficace a tutte le richieste di informazione che stanno pervenendo in merito alla compagnia MyAir l'Enac ritiene opportuno fornire alcune indicazioni ai passeggeri in possesso di biglietti gi? acquistati da tale Compagnia.

Nel sottolineare che la sospensione della licenza comporta il fermo operativo della Compagnia fino a quando non dimostrer? di essere tornata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea, resta in capo alla Compagnia stessa l'obbligo di riproteggere i passeggeri attivandosi per reperire sul mercato altre modalit? di trasporto o rimborsando il prezzo del biglietto.

Pertanto nel caso in cui i passeggeri non venissero contattati dalla Compagnia, che si ? per ora limitata a comunicare la cancellazione dei voli,? possibile attivare la procedura per il rimborso e per la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) 261/2004.

Le eventuali richieste devono essere inviate alle sede legale della Compagnia:

My Air S.p.A.
CP 122
Via Brescia 31
36040 Torri di Quartesolo (VI)
Italia

Si rende altres? noto che numerosi vettori hanno attivato tariffe agevolate per riproteggere sui propri voli i passeggeri in possesso di biglietto aereo MyAir.


Il regolamento CE 261/2004 e' disponibile qui. Altrettanto importante: i modulo di reclamo sul mancato rispetto del Regolamento CE 261/2004 e CE 1107/2006 sono scaricabili su questa pagina.

Non siamo in grado di confermare l'esistenza di tariffe agevolate per i passeggeri Myair da parte di numerosi vettori: sappiamo solo delle tariffe agevolate Alitalia, che poi non paiono essere cosi' vantaggiose, a detta di alcuni visitatori del sito.

Tags: azioni legali, ENAC, linee aeree, linee aeree in crisi, MyAir

Licenza sospesa per Myair, fallimento in arrivo?

Scritto da ViaggiareLeggeri, 22/07/2009 alle 18:36 | 49 commenti  | Permalink
Dal sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC):
ENAC SOSPENDE LA LICENZA A MYAIR
L'ENAC comunica di aver emesso un decreto d'urgenza con il quale revoca alla compagnia aerea MyAir.com SpA la licenza provvisoria di esercizio per il trasporto aereo di passeggeri e merci che le era stata temporaneamente rilasciata il 25 giugno scorso.
La revoca della licenza MyAir.com ha effetto dalle ore 00.01 del 24 luglio 2009.

Pertanto la licenza di esercizio generale per il trasporto aereo di passeggeri e merci - rilasciata con decreti dirigenziali 392/UE del 15 dicembre 2006 e 438/UE del 5 febbraio 2009 - rimane sospesa fino all'adozione di un successivo provvedimento.

La compagnia MyAir.com SpA ? obbligata a fornire adeguata riprotezione ed informativa ai passeggeri.

Il provvedimento odierno, adottato anche in base al Regolamento della Comunit? Europea n? 1008/2008, si ? reso necessario tenuto conto che la licenza provvisoria era stata rilasciata sul presupposto che - in attesa della preannunciata ristrutturazione finanziaria - il vettore fosse in grado di far fronte ai propri impegni attraverso una disponibilit? di cassa sufficiente per garantire la gestione dell'operativo programmato.

L'ENAC aveva anche invitato formalmente, il 21 luglio scorso, la compagnia a ripristinare entro 24 ore il regolare svolgimento dei voli schedulati nella corrente stagione di traffico.

Invece, la compagnia non ha fornito evidenza di concreti sviluppi in merito alla preannunciata ricapitalizzazione, n? i flussi di cassa correnti hanno assicurato e assicurano una copertura dei costi per i servizi essenziali.

Considerato che la situazione ha pregiudicato e pregiudica gravemente il regolare svolgimento dei servizi di trasporto aereo con riflessi anche di ordine pubblico, si ? ritenuto che il proseguimento dell'attivit? da parte del vettore avrebbe aggravato la situazione complessiva di danno nei confronti dei passeggeri acquirenti dei voli MyAir.com con conseguenze anche sull'ordinato funzionamento del sistema nel periodo di maggior domanda e utilizzazione dei servizi ed infrastrutture di trasporto aereo.

Roma, 22-07-2009


Mi dispiace per il personale della Myair. Mi dispiace anche di piu' per i passeggeri Myair che ...

Tags: azioni legali, ENAC, linee aeree, linee aeree in crisi, MyAir

Stelios fa causa a EasyJet

Scritto da ViaggiareLeggeri, 20/08/2008 alle 05:36 | 0 commenti  | Permalink
Il fondatore di EasyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou, sta facendo causa ad EasyJet. Divertente, eh? Mr. Stelios ha accusato EasyJet di danneggiare il "marchio" Easy, a causa dell'espansione di EasyJet nei mercati delle carte di credito e delle prenotazioni alberghiere. Stelios e' tuttora il maggior azionista della linea aerea, di cui possiede il 16% delle azioni. La licenza con cui EasyGroup concede l'uso del nome "EasyJet" alla omonima linea aerea contiene una clausola che impone alla linea aerea di generare il 75% delle entrate con il trasporto di persone in aeromobili, che e' il core business di EasyJet. Sir Colin Chandler, presidente di EasyJet, ha dichiarato che la linea aerea sta pienamente rispettando la regola del 75%, e che anzi il 90% delle entrate di EasyJet provengono da attivita' strategiche.

Stelios ed EasyJet hanno vedute differenti a questo proposito: per il miliardario greco-cipriota, EasyJet dovrebbe occuparsi solo di voli; la linea aerea, invece, ha espanso la propria area d'interesse tramite EasyJetHotels, che non permette prenotazioni di hotel tramite EasyJet, ma che presta semplicemente il nome "Easy" ad Hotel-Opia, un'azienda di prenotazioni alberghiere online. EasyJet vende inoltre spazi pubblicitari sul proprio sito, e ha prestato il proprio nome ad una carta di credito.

E' questo che a Stelios non va giu': il fatto che ci possano essere sul mercato dei "brand" chiamati EasyJetHotel, EasyJetCreditCard, EasyJetQuestoEQuello, con tali marchi - di proprieta' EasyJet - che vanno a fare concorrenza agli eventuali EasyHotel, EasyCreditCard, EasyQuestoEQuello, di proprieta' di EasyGroup.

Non sarebbe piu' easy se il signor Stelios Haji-Joannou decidesse di ricomprare per intero EasyJet? Il suggerimento viene da uno che in questo momento ha nel portafoglio un totale di undici dollari...

Fonte: Financial Times via T2Impact.

Tags: azioni legali, easyJet, linee aeree, personaggi

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